Art. 34
Obblighi degli Stati membri
In vigore dal 22 ott 2007
Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle navi che intendono applicare le disposizioni di cui alla presente sezione al più tardi 30 giorni prima dell’inizio della campagna di pesca. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.
2. Gli Stati membri tengono la Commissione informata riguardo ai nomi delle navi che applicano le disposizioni di cui alla presente sezione ed al periodo nel quale non sono assegnati osservatori a bordo. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.
3. Gli Stati membri la cui nave o le cui navi applicano le disposizioni di cui alla presente sezione autorizzano la nave ad esercitare attività di pesca all’interno della zona di regolamentazione NAFO senza osservatori a bordo per non più del 75 % del tempo durante il quale la nave o le navi operano nella zona di regolamentazione nel corso dell’anno.
4. Gli Stati membri garantiscono, tra le navi che battono la loro bandiera, un equilibrio tra quelle con un osservatore a bordo e quelle senza osservatori nel tipo di attività di pesca in cui le navi sono impegnate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1386:oj#art-34