Art. 35
Obblighi dei comandanti e degli osservatori
In vigore dal 22 ott 2007
Obblighi dei comandanti e degli osservatori
1. I comandanti delle navi e gli osservatori che applicano le disposizioni di cui alla presente sezione trasmettono rapporti giornalieri per divisione.
2. I rapporti giornalieri sono trasmessi al segretariato della NAFO tramite il CCP dello Stato di bandiera non più tardi delle 12.00 UTC. Il rapporto riguarda il periodo compreso tra le 0.01 e le 24.00 del giorno precedente.
3. Le catture registrate nel rapporto giornaliero del comandante corrispondono alle catture indicate nel giornale di pesca.
4. I rapporti giornalieri includono se del caso i quantitativi, per divisione, delle seguenti categorie:
a)
catture quotidiane per specie detenute a bordo;
b)
rigetti in mare;
c)
pesci sottotaglia.
5. I formati per le catture giornaliere (CAX) e per i rapporti degli osservatori (OBR) figurano nell’allegato XIV(a).
6. Oltre ai loro obblighi di cui al capo III, sezione 2, gli osservatori a bordo delle navi che applicano le disposizioni della presente sezione riferiscono giornalmente al segretariato della NAFO per via elettronica tramite il CCP riguardo ai loro obblighi descritti all’, paragrafo 1 (rapporto OBR).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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