Art. 35

Obblighi dei comandanti e degli osservatori

In vigore dal 22 ott 2007
Obblighi dei comandanti e degli osservatori 1.   I comandanti delle navi e gli osservatori che applicano le disposizioni di cui alla presente sezione trasmettono rapporti giornalieri per divisione. 2.   I rapporti giornalieri sono trasmessi al segretariato della NAFO tramite il CCP dello Stato di bandiera non più tardi delle 12.00 UTC. Il rapporto riguarda il periodo compreso tra le 0.01 e le 24.00 del giorno precedente. 3.   Le catture registrate nel rapporto giornaliero del comandante corrispondono alle catture indicate nel giornale di pesca. 4.   I rapporti giornalieri includono se del caso i quantitativi, per divisione, delle seguenti categorie: a) catture quotidiane per specie detenute a bordo; b) rigetti in mare; c) pesci sottotaglia. 5.   I formati per le catture giornaliere (CAX) e per i rapporti degli osservatori (OBR) figurano nell’allegato XIV(a). 6.   Oltre ai loro obblighi di cui al capo III, sezione 2, gli osservatori a bordo delle navi che applicano le disposizioni della presente sezione riferiscono giornalmente al segretariato della NAFO per via elettronica tramite il CCP riguardo ai loro obblighi descritti all’, paragrafo 1 (rapporto OBR).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1386:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi dei comandanti e degli osservatori (Art. 35 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo