Art. 23

Assegnazione di osservatori

In vigore dal 22 ott 2007
Assegnazione di osservatori 1.   Gli Stati membri assegnano osservatori a tutti i pescherecci impegnati o che stanno per impegnarsi in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. Gli osservatori restano a bordo dei pescherecci a cui sono stati assegnati fino a quando non vengono sostituiti da altri osservatori. 2.   Salvo che per motivi di forza maggiore, nessun peschereccio è autorizzato a iniziare o a proseguire un’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO senza la presenza di un osservatore a bordo. 3.   Gli osservatori devono essere adeguatamente qualificati e in possesso dell’esperienza necessaria. In particolare, devono possedere i seguenti requisiti: a) un’esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca; b) conoscenze adeguate in materia di navigazione; c) una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO; d) la capacità di svolgere mansioni scientifiche elementari, come ad esempio il prelievo di campioni, e di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati; e) una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad osservazione. 4.   Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché gli osservatori possano imbarcarsi a bordo dei pescherecci nel momento e nel luogo convenuti e facilitano la loro partenza al termine del periodo di osservazione. 5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco degli osservatori da essi assegnati ai sensi del paragrafo 1 entro il 20 gennaio di ogni anno e, successivamente a tale data, subito dopo l’assegnazione di ogni nuovo osservatore.
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Assegnazione di osservatori (Art. 23 Regolamento (UE) 2007/1386) — Testo vigente | Portale Normativo