Art. 23
Assegnazione di osservatori
In vigore dal 22 ott 2007
Assegnazione di osservatori
1. Gli Stati membri assegnano osservatori a tutti i pescherecci impegnati o che stanno per impegnarsi in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. Gli osservatori restano a bordo dei pescherecci a cui sono stati assegnati fino a quando non vengono sostituiti da altri osservatori.
2. Salvo che per motivi di forza maggiore, nessun peschereccio è autorizzato a iniziare o a proseguire un’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO senza la presenza di un osservatore a bordo.
3. Gli osservatori devono essere adeguatamente qualificati e in possesso dell’esperienza necessaria. In particolare, devono possedere i seguenti requisiti:
a)
un’esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca;
b)
conoscenze adeguate in materia di navigazione;
c)
una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO;
d)
la capacità di svolgere mansioni scientifiche elementari, come ad esempio il prelievo di campioni, e di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;
e)
una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.
4. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché gli osservatori possano imbarcarsi a bordo dei pescherecci nel momento e nel luogo convenuti e facilitano la loro partenza al termine del periodo di osservazione.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco degli osservatori da essi assegnati ai sensi del paragrafo 1 entro il 20 gennaio di ogni anno e, successivamente a tale data, subito dopo l’assegnazione di ogni nuovo osservatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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