Art. 22
Comunicazione globale delle catture e dello sforzo di pesca
In vigore dal 22 ott 2007
Comunicazione globale delle catture e dello sforzo di pesca
1. Entro il giorno 15 di ogni mese, ogni Stato membro notifica alla Commissione, su supporto informatico:
a)
i quantitativi di stock di cui all’allegato II che sono stati sbarcati;
b)
il numero di giorni di pesca utilizzati per la pesca del gamberello nella divisione 3M nel corso del mese precedente; e
c)
ogni informazione ricevuta a norma degli del regolamento (CEE) n. 2847/93.
2. La Commissione riunisce i dati di cui al paragrafo 1 per tutti gli Stati membri e li trasmette al segretariato della NAFO entro 30 giorni dalla fine del mese civile in cui le catture sono state effettuate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1386:oj#art-22