Art. 21

Comunicazione delle catture

In vigore dal 22 ott 2007
Comunicazione delle catture 1.   I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono il resoconto delle catture al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato membro di bandiera conformemente al paragrafo 2. 2.   Il resoconto delle catture comprende: a) i quantitativi presenti a bordo nel momento in cui il peschereccio comunitario entra nella zona di regolamentazione NAFO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna entrata della nave dalla zona in questione e devono comprendere la data, l’ora, la posizione geografica della nave e il peso totale arrotondato suddiviso per specie, comprese le specie bersaglio; b) le catture quotidiane di gamberelli effettuate nella divisione 3L. Tali informazioni devono essere comunicate entro le ore 12.00 (UTC) del giorno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture; c) un lunedì su due, le catture di scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F, 3K e 3M effettuate nel periodo di due settimane conclusosi alle ore 24.00 della domenica precedente. Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata settimanalmente, ogni lunedì; d) i quantitativi presenti a bordo nel momento in cui la nave esce dalla zona di regolamentazione NAFO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 8 e le 6 ore che precedono ciascuna partenza della nave dalla zona in questione e devono comprendere la data, l’ora, la posizione geografica della nave e il peso totale arrotondato suddiviso per specie; e) i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di pesce durante la permanenza della nave nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore e le navi riceventi entro un’ora dal trasbordo. La comunicazione comprende la data, l’ora, la posizione geografica e il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l’indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo. La nave ricevente indica il totale delle catture presenti a bordo e il peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l’ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco. 3.   Ogni Stato membro, non appena ricevuti i resoconti delle catture, li trasmette per via elettronica alla Commissione, che a sua volta li trasmette al segretariato della NAFO. 4.   Gli Stati membri registrano i dati contenuti nei resoconti delle catture nella banca dati informatizzata di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93. 5.   Le modalità relative al formato e alle specifiche per la trasmissione dei resoconti di cui al paragrafo 2 figurano nell’allegato VII.
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