Art. 25

Registrazione

In vigore dal 22 ott 2007
Registrazione Gli osservatori: a) redigono un rapporto giornaliero delle attività di pesca delle navi, che includa almeno le informazioni previste dal format che figura nell’allegato VIII; b) prendono nota degli attrezzi, della dimensione delle maglie e dei dispositivi utilizzati dal comandante.
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