Art. 25
Registrazione
In vigore dal 22 ott 2007
Registrazione
Gli osservatori:
a)
redigono un rapporto giornaliero delle attività di pesca delle navi, che includa almeno le informazioni previste dal format che figura nell’allegato VIII;
b)
prendono nota degli attrezzi, della dimensione delle maglie e dei dispositivi utilizzati dal comandante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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