Art. 99
Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali
In vigore dal 22 ott 2007
Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali
1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati ad essere usati nell’alimentazione degli animali, a condizione che rispondano a requisiti e norme di prodotto che devono essere stabiliti dalla Commissione.
Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.
2. L’importo degli aiuti è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti:
a)
il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere fissato all’, paragrafo 1, lettera e), punto ii);
b)
l’andamento dell’offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere e l’evoluzione del loro impiego nell’alimentazione degli animali;
c)
la tendenza dei prezzi dei vitelli,
d)
la tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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