Art. 99

Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali

In vigore dal 22 ott 2007
Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali 1.   Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati ad essere usati nell’alimentazione degli animali, a condizione che rispondano a requisiti e norme di prodotto che devono essere stabiliti dalla Commissione. Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere. 2.   L’importo degli aiuti è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti: a) il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere fissato all’, paragrafo 1, lettera e), punto ii); b) l’andamento dell’offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere e l’evoluzione del loro impiego nell’alimentazione degli animali; c) la tendenza dei prezzi dei vitelli, d) la tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere.
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Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali (Art. 99 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo