Art. 98

Condizioni di concessione

In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni di concessione La Commissione stabilisce le condizioni per la concessione delle restituzioni alla produzione di cui alla presente sezione nonché i relativi importi e, per quanto riguarda la restituzione alla produzione per lo zucchero di cui all', i quantitativi ammissibili.
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Condizioni di concessione (Art. 98 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo