Art. 96
Restituzione alla produzione di amido e fecole
In vigore dal 22 ott 2007
Restituzione alla produzione di amido e fecole
1. Una restituzione alla produzione può essere concessa:
a)
per l’amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinati prodotti, un elenco dei quali è redatto dalla Commissione;
b)
in mancanza di una produzione nazionale significativa di altri cereali per la produzione di amidi e fecole, per i seguenti quantitativi di amidi e fecole ottenuti in ciascuna campagna di commercializzazione in Finlandia e Svezia da orzo e avena, purché ciò non comporti un aumento del livello di produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali, di cui:
i)
50 000 tonnellate in Finlandia; e
ii)
10 000 tonnellate in Svezia.
2. Le restituzioni di cui al paragrafo 1 sono fissate periodicamente dalla Commissione.
Storico versioni
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