Art. 96

Restituzione alla produzione di amido e fecole

In vigore dal 22 ott 2007
Restituzione alla produzione di amido e fecole 1.   Una restituzione alla produzione può essere concessa: a) per l’amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinati prodotti, un elenco dei quali è redatto dalla Commissione; b) in mancanza di una produzione nazionale significativa di altri cereali per la produzione di amidi e fecole, per i seguenti quantitativi di amidi e fecole ottenuti in ciascuna campagna di commercializzazione in Finlandia e Svezia da orzo e avena, purché ciò non comporti un aumento del livello di produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali, di cui: i) 50 000 tonnellate in Finlandia; e ii) 10 000 tonnellate in Svezia. 2.   Le restituzioni di cui al paragrafo 1 sono fissate periodicamente dalla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-96

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Restituzione alla produzione di amido e fecole (Art. 96 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo