Art. 95
Modalità di applicazione
In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:
a)
le condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori di cui all’;
b)
le condizioni che i primi trasformatori riconosciuti devono rispettare per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all’, paragrafo 1;
c)
le condizioni che gli agricoltori devono rispettare nel caso indicato all’, paragrafo 1, secondo comma;
d)
i criteri che le fibre lunghe di lino devono soddisfare;
e)
le condizioni per la concessione dell’aiuto e il pagamento dell'anticipo, in particolare gli elementi di prova della trasformazione della paglia;
f)
le condizioni da rispettare per la fissazione dei limiti di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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