Art. 95

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti: a) le condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori di cui all’; b) le condizioni che i primi trasformatori riconosciuti devono rispettare per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all’, paragrafo 1; c) le condizioni che gli agricoltori devono rispettare nel caso indicato all’, paragrafo 1, secondo comma; d) i criteri che le fibre lunghe di lino devono soddisfare; e) le condizioni per la concessione dell’aiuto e il pagamento dell'anticipo, in particolare gli elementi di prova della trasformazione della paglia; f) le condizioni da rispettare per la fissazione dei limiti di cui all’, paragrafo 2.
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Modalità di applicazione (Art. 95 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo