Art. 95 · Modalità di applicazione

Art. 95

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti: a) le condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori di cui all’; b) le condizioni che i primi trasformatori riconosciuti devono rispettare per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all’, paragrafo 1; c) le condizioni che gli agricoltori devono rispettare nel caso indicato all’, paragrafo 1, secondo comma; d) i criteri che le fibre lunghe di lino devono soddisfare; e) le condizioni per la concessione dell’aiuto e il pagamento dell'anticipo, in particolare gli elementi di prova della trasformazione della paglia; f) le condizioni da rispettare per la fissazione dei limiti di cui all’, paragrafo 2.
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