Art. 94
Quantitativo garantito
In vigore dal 22 ott 2007
Quantitativo garantito
1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, lettera A.
2. Nel caso in cui le fibre ottenute in uno Stato membro provengano da paglia prodotta in un altro Stato membro, i quantitativi di fibre interessati vanno imputati al quantitativo nazionale garantito dello Stato membro in cui la paglia è raccolta. L’aiuto è versato dallo Stato membro il cui quantitativo nazionale garantito è imputato.
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