Art. 97

Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero

In vigore dal 22 ott 2007
Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero 1.   I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c). 2.   La restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l’industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-97

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero (Art. 97 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo