Art. 100
Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati
In vigore dal 22 ott 2007
Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati
1. È concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, a condizione che detto latte e la caseina o i caseinati con esso fabbricati rispondano a requisiti e norme di prodotto che devono essere stabiliti dalla Commissione.
2. L’importo dell’aiuto è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti:
a)
il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere o il prezzo di mercato del latte scremato in polvere spray di prima qualità, se detto prezzo di mercato è superiore al prezzo di riferimento;
b)
il prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sui mercati comunitari e mondiali.
L’aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.
Storico versioni
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