Art. 100

Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

In vigore dal 22 ott 2007
Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati 1.   È concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, a condizione che detto latte e la caseina o i caseinati con esso fabbricati rispondano a requisiti e norme di prodotto che devono essere stabiliti dalla Commissione. 2.   L’importo dell’aiuto è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti: a) il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere o il prezzo di mercato del latte scremato in polvere spray di prima qualità, se detto prezzo di mercato è superiore al prezzo di riferimento; b) il prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sui mercati comunitari e mondiali. L’aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.
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Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati (Art. 100 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo