Art. 102
Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi
In vigore dal 22 ott 2007
Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi
1. È concesso, a condizioni che saranno stabilite dalla Commissione, un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati, che saranno determinati dalla Commissione, dei codici NC 0401 , 0403 , 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90 .
2. In deroga all’, gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell’aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.
3. Nel caso del latte intero l’aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg.
Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, esso viene fissato dalla Commissione tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.
4. L’aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.
Storico versioni
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