Art. 180
Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato
In vigore dal 22 ott 2007
Applicazione degli del trattato
Salvo disposizione contraria del presente regolamento e, in particolare, ad eccezione degli aiuti di Stato di cui all’ del presente regolamento, gli del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) ad h), lettera k) e lettere da m) a u), e all', paragrafo 3, del presente regolamento.
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