Art. 178

Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non aderenti del settore del tabacco

In vigore dal 22 ott 2007
Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non aderenti del settore del tabacco 1.   Le organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco possono chiedere che alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano resi vincolanti, per un periodo limitato, per singoli operatori e associazioni del settore economico interessato non aderenti ai rami professionali che esse rappresentano, nelle zone in cui tali rami operano. Ai fini dell’estensione delle loro regole, le organizzazioni interprofessionali rappresentano almeno i due terzi della produzione e/o del commercio in questione. Qualora la proposta estensione delle regole riguardi un ambito interregionale, l’organizzazione dimostra di possedere una rappresentatività minima per ciascuno dei rami raggruppati e in ognuna delle regioni interessate. 2.   Le regole per le quali è chiesta l’estensione dell'ambito sono in vigore da almeno un anno e riguardano uno dei seguenti obiettivi: a) conoscenza della produzione e del mercato; b) definizione di qualità minime; c) utilizzazione di metodi di coltivazione compatibili con la tutela dell’ambiente; d) definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione; e) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti. 3.   L’estensione delle regole è soggetta all’approvazione della Commissione.
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Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non aderenti del settore del tabacco (Art. 178 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo