Art. 182
Disposizioni nazionali specifiche
In vigore dal 22 ott 2007
Disposizioni nazionali specifiche
1. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210 ) da parte della Finlandia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.
2. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti, rispettivamente, per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotte solo in questo Stato membro a causa delle specifiche condizioni climatiche.
3. Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale l’aiuto transitorio per i bieticoltori è versato conformemente al titolo IV, capo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In funzione dell’applicazione da parte degli Stati membri interessati, la Commissione decide in merito all’importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.
Per l’Italia l’aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole.
La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione.
Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’importo degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna.
4. Fatta salva l'applicazione dell', paragrafo 1, e della prima frase dell', paragrafo 3, del trattato, fino al 31 dicembre 2010 la Germania può accordare aiuti nell’ambito del Monopolio tedesco degli alcolici per i prodotti elencati nell’allegato I del trattato commercializzati dal monopolio, dopo ulteriore trasformazione, come alcole etilico di origine agricola. L’importo totale di questo aiuto non supera i 110 milioni di EUR l’anno.
Anteriormente al 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del regime.
Storico versioni
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