Art. 183

Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

In vigore dal 22 ott 2007
Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari Fatta salva l'applicazione degli del trattato prevista all’ del presente regolamento, uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all’ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.
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Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Art. 183 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo