Art. 185
Registrazione dei contratti nel settore del luppolo
In vigore dal 22 ott 2007
Registrazione dei contratti nel settore del luppolo
1. Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, stipulato tra, da una parte, un produttore o un'organizzazione di produttori e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascuno Stato membro produttore.
2. I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1o agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati «contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione separata.
3. I dati registrati possono essere impiegati soltanto ai fini del presente regolamento.
4. La Commissione stabilisce le modalità di registrazione dei contratti per la fornitura di luppolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-185