Art. 187

Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato mondiale

In vigore dal 22 ott 2007
Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato mondiale Qualora, con riguardo ai prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le quotazioni o i prezzi di uno o più prodotti sul mercato mondiale raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, la Commissione può adottare le misure appropriate per il settore interessato. In particolare essa può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi.
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Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato mondiale (Art. 187 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo