Art. 189

Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico

In vigore dal 22 ott 2007
Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico 1.   Con riguardo ai prodotti del settore dell’alcole etilico gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni: a) la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato; b) il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione; c) le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell’anno precedente; d) la stima della produzione dell’anno in corso. Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare, la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono stabilite dalla Commissione. 2.   In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni disponibili, la Commissione senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1, redige un bilancio comunitario del mercato dell’alcole etilico di origine agricola relativo all’anno precedente ed un bilancio estimativo dell’anno in corso. Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull’alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione. Ai fini del presente paragrafo con «alcole etilico di origine non agricola» si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207 , 2208 90 91 e 2208 90 99 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell’allegato I del trattato. 3.   La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al paragrafo 2.
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Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico (Art. 189 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo