Art. 188

Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni e norme di attuazione

In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni e norme di attuazione 1.   Le misure di cui agli possono essere adottate a condizione che: a) le altre misure ai sensi del presente regolamento appaiano insufficienti; b) si tenga conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato. 2.   Le modalità di applicazione degli possono essere stabilite dalla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-188

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo