Art. 188
Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni e norme di attuazione
In vigore dal 22 ott 2007
Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni e norme di attuazione
1. Le misure di cui agli possono essere adottate a condizione che:
a)
le altre misure ai sensi del presente regolamento appaiano insufficienti;
b)
si tenga conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
2. Le modalità di applicazione degli possono essere stabilite dalla Commissione.
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