Art. 186

Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno

In vigore dal 22 ott 2007
Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno La Commissione può adottare le misure necessarie nelle situazioni seguenti, qualora tali situazioni rischino di persistere, causando o minacciando di causare in tal modo perturbazioni dei mercati: a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente; b) per quanto riguarda i prodotti dei settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, e per quanto riguarda l'olio d'oliva, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino sensibilmente.
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Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno (Art. 186 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo