Art. 181
Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
In vigore dal 22 ott 2007
Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Fatto salvo l’, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.
Sono altresì vietate le misure nazionali che consentono di attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.
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