Art. 181

Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

In vigore dal 22 ott 2007
Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari Fatto salvo l’, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento. Sono altresì vietate le misure nazionali che consentono di attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.
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Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Art. 181 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo