Art. 104
Fondo del tabacco
In vigore dal 22 ott 2007
Fondo del tabacco
1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (di seguito «il fondo») destinato al finanziamento di misure nei settori seguenti:
a)
miglioramento della sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l’informazione e l’istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a definire i modelli di consumo di tabacco e a condurre studi epidemiologici riguardanti il tabagismo su scala comunitaria, e uno studio sulla prevenzione del tabagismo;
b)
azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.
2. Il fondo è finanziato:
a)
per il raccolto 2002 da una ritenuta del 2 % e per i raccolti 2003, 2004 e 2005 da una ritenuta del 3 % del premio di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92, applicabile fino al raccolto 2005 compreso, per il finanziamento delle misure previste al paragrafo 1;
b)
per gli anni civili 2006 e 2007 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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