Art. 104

Fondo del tabacco

In vigore dal 22 ott 2007
Fondo del tabacco 1.   È istituito un fondo comunitario del tabacco (di seguito «il fondo») destinato al finanziamento di misure nei settori seguenti: a) miglioramento della sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l’informazione e l’istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a definire i modelli di consumo di tabacco e a condurre studi epidemiologici riguardanti il tabagismo su scala comunitaria, e uno studio sulla prevenzione del tabagismo; b) azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività. 2.   Il fondo è finanziato: a) per il raccolto 2002 da una ritenuta del 2 % e per i raccolti 2003, 2004 e 2005 da una ritenuta del 3 % del premio di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92, applicabile fino al raccolto 2005 compreso, per il finanziamento delle misure previste al paragrafo 1; b) per gli anni civili 2006 e 2007 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003. 3.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.
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Fondo del tabacco (Art. 104 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo