Art. 103

Aiuti alle organizzazioni di operatori

In vigore dal 22 ott 2007
Aiuti alle organizzazioni di operatori 1.   La Comunità finanza, con gli importi trattenuti dagli Stati membri a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, programmi di attività triennali che saranno elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all’ in uno o più dei seguenti settori: a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; b) miglioramento dell’impatto ambientale dell’oleicoltura; c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali; e) diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell’olio di oliva. 2.   Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda le spese ammissibili fino a un massimo del: a) 100 % per le attività nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); b) 100 % per investimenti in attività fisse e del 75 % per altre attività nel settore di cui al paragrafo 1, lettera c); c) 75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), e del 50 % per le altre attività in questi settori. Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento comunitario. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le procedure per l’approvazione dei programmi di attività adottati dagli Stati membri e le tipologie di attività ammissibili nell’ambito di tali programmi. 3.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a norma dell’, gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni per la concessione del finanziamento comunitario. A tal fine essi procedono ad una verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base ad un'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30 % all’anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma del presente articolo.
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