Art. 105
Ambito di applicazione
In vigore dal 22 ott 2007
Ambito di applicazione
1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale (in seguito denominato «programma apicolo»).
2. In deroga all’, gli del trattato non si applicano:
a)
al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure che beneficiano di un sostegno comunitario ai sensi della presente sezione;
b)
agli aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli che siano concessi a favore della produzione o del commercio.
Gli aiuti di cui alla lettera b) sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all’.
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