Art. 105

Ambito di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Ambito di applicazione 1.   Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale (in seguito denominato «programma apicolo»). 2.   In deroga all’, gli del trattato non si applicano: a) al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure che beneficiano di un sostegno comunitario ai sensi della presente sezione; b) agli aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli che siano concessi a favore della produzione o del commercio. Gli aiuti di cui alla lettera b) sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all’.
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Ambito di applicazione (Art. 105 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo