Art. 101
Aiuto per l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato
In vigore dal 22 ott 2007
Aiuto per l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato
In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso, alle condizioni da essa determinate, per consentire l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato:
a)
da parte di istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro;
b)
da parte di forze armate e corpi assimilati degli Stati membri;
c)
da parte di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;
d)
da parte di fabbricanti di altri prodotti alimentari che devono essere stabiliti dalla Commissione;
e)
per il consumo diretto di burro concentrato.
Storico versioni
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