Art. 101

Aiuto per l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato

In vigore dal 22 ott 2007
Aiuto per l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso, alle condizioni da essa determinate, per consentire l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato: a) da parte di istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro; b) da parte di forze armate e corpi assimilati degli Stati membri; c) da parte di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari; d) da parte di fabbricanti di altri prodotti alimentari che devono essere stabiliti dalla Commissione; e) per il consumo diretto di burro concentrato.
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