Art. 204
Entrata in vigore
In vigore dal 22 ott 2007
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Esso tuttavia si applica:
a)
dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, delle sementi, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, del tabacco greggio, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova a delle carni di pollame;
b)
dal 1o settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso;
c)
dal 1o ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero, ad eccezione dell’, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008;
d)
dal 1o aprile 2008 per quanto riguarda i settori dei foraggi essiccati e della bachicoltura;
e)
dal 1o agosto 2008 per quanto riguarda il settore del vino nonché l’;
f)
dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ad eccezione delle disposizioni stabilite nella parte II, titolo I, capo III;
g)
dal 1o aprile 2008 per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III;
h)
dal 1o gennaio 2009 per quanto riguarda le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui all', paragrafo 1.
Gli si applicano dal 1o gennaio 2008 e gli articoli da 149 a 152 dal 1o luglio 2008 per tutti i prodotti interessati.
3. Nel settore dello zucchero la parte II, titolo I, si applica fino alla fine della campagna di commercializzazione 2014/2015.
4. Le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, si applicano, conformemente all’, fino al 31 marzo 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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