Art. 203

Norme transitorie

In vigore dal 22 ott 2007
Norme transitorie La Commissione può adottare le misure necessarie ad agevolare la transizione dai regimi previsti nei regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 a quelli istituiti dal presente regolamento.
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Norme transitorie (Art. 203 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo