Art. 203 · Norme transitorie

Art. 203

Norme transitorie

In vigore dal 22 ott 2007
Norme transitorie La Commissione può adottare le misure necessarie ad agevolare la transizione dai regimi previsti nei regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 a quelli istituiti dal presente regolamento.
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