Art. 142

Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero

In vigore dal 22 ott 2007
Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero La Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 2: a) zucchero del codice NC 1701 ; b) isoglucosio dei codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .
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Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero (Art. 142 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo