Art. 142
Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero
In vigore dal 22 ott 2007
Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero
La Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 2:
a)
zucchero del codice NC 1701 ;
b)
isoglucosio dei codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .
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