Art. 144

Contingenti tariffari

In vigore dal 22 ott 2007
Contingenti tariffari 1.   I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all', istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità di applicazione adottate dalla stessa. 2.   I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato: a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»); b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»); c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»). 3.   I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-144

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo