Art. 143
Modalità di applicazione
In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, specificando in particolare:
a)
con riguardo all’:
i)
i requisiti minimi per il frumento (grano) tenero di alta qualità;
ii)
le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;
iii)
ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell’arrivo delle spedizioni in questione, il dazio che sarà applicato;
b)
con riguardo all’, i prodotti ai quali sono applicati i dazi addizionali all’importazione e gli altri criteri necessari a garantire l’applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-143