Art. 143

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, specificando in particolare: a) con riguardo all’: i) i requisiti minimi per il frumento (grano) tenero di alta qualità; ii) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione; iii) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell’arrivo delle spedizioni in questione, il dazio che sarà applicato; b) con riguardo all’, i prodotti ai quali sono applicati i dazi addizionali all’importazione e gli altri criteri necessari a garantire l’applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.
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Modalità di applicazione (Art. 143 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo