Art. 136
Calcolo dei dazi all’importazione dei cereali
In vigore dal 22 ott 2007
Calcolo dei dazi all’importazione dei cereali
1. Nonostante l’, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 , escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata.
2. Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.
Storico versioni
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