Art. 141

Dazi addizionali all’importazione

In vigore dal 22 ott 2007
Dazi addizionali all’importazione 1.   Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli, un dazio addizionale è applicato all’aliquota di cui agli articoli da 135 a 140, alle importazioni di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane qualora: a) le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»); oppure b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello («volume limite»). Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti. 2.   Non vengono applicati dazi addizionali all’importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o nei casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi c.i.f. all’importazione per la spedizione considerata. I prezzi c.i.f. all’importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.
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