Art. 142 · Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero

Art. 142

Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero

In vigore dal 22 ott 2007
Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero La Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 2: a) zucchero del codice NC 1701 ; b) isoglucosio dei codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .
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