Art. 24

Notifica e revoca

In vigore dal 26 set 2007
Notifica e revoca 1.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate ai sensi dell’, paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali regole nei modi che essa giudica opportuni. 2.   Prima di rendere pubbliche le regole, la Commissione informa il comitato istituito dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 di qualsiasi notifica relativa all’estensione di accordi interprofessionali. 3.   La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l’estensione delle regole da esso decisa nei casi di cui all’.
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