Art. 16

Revoca

In vigore dal 26 set 2007
Revoca La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l’estensione delle regole da esso decisa ai sensi dell’, paragrafo 1: a) qualora constati che l’estensione elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o compromette gli obiettivi dell’ del trattato; b) qualora accerti che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori. La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica soltanto a decorrere dalla data dell’accertamento; c) qualora constati, previe verifiche, che non sono state rispettate le disposizioni del presente capitolo.
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