Art. 16
Revoca
In vigore dal 26 set 2007
Revoca
La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l’estensione delle regole da esso decisa ai sensi dell’, paragrafo 1:
a)
qualora constati che l’estensione elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o compromette gli obiettivi dell’ del trattato;
b)
qualora accerti che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori. La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica soltanto a decorrere dalla data dell’accertamento;
c)
qualora constati, previe verifiche, che non sono state rispettate le disposizioni del presente capitolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1182:oj#art-16