Art. 17
Contributi finanziari dei produttori non aderenti
In vigore dal 26 set 2007
Contributi finanziari dei produttori non aderenti
Ove si applichi l’, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all’organizzazione di produttori la quota dei contributi finanziari pagati dai produttori aderenti destinata a coprire:
a)
le spese amministrative occasionate dall’applicazione delle regole di cui all’, paragrafo 1;
b)
le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall’organizzazione o dall’associazione a beneficio dell’insieme dei produttori della circoscrizione.
Storico versioni
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