Art. 22
Applicazione delle regole di concorrenza
In vigore dal 26 set 2007
Applicazione delle regole di concorrenza
1. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (17), l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’, lettera c), del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
a)
gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;
b)
entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l’incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria.
3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Sono considerati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
a)
possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità;
b)
possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati;
c)
possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’attività dell’organizzazione interprofessionale;
d)
comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della normativa comunitaria specifica;
e)
possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
5. Se, alla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1, essa adotta una decisione con cui si dichiara che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica all’accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.
La decisione della Commissione si applica a decorrere dalla data di notifica della stessa all’organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest’ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1.
6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell’accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.
Storico versioni
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