Art. 20
Requisiti
In vigore dal 26 set 2007
Requisiti
Ai fini del presente regolamento, per «organizzazione interprofessionale» si intende qualsiasi persona giuridica che:
a)
sia composta di rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96;
b)
sia costituita per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o associazioni che la compongono;
c)
svolga, in una o più regioni della Comunità, due o più attività tra le seguenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori:
i)
migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
ii)
contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
iii)
redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
iv)
valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli;
v)
fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente;
vi)
ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;
vii)
mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
viii)
valorizzare e tutelare l’agricoltura biologica e le denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
ix)
promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;
x)
definire, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato I, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali;
d)
sia stata riconosciuta dallo Stato membro interessato a norma dell’.
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