Art. 21

Riconoscimento

In vigore dal 26 set 2007
Riconoscimento 1.   Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali le organizzazioni stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta, a condizione che: a) esercitino la loro attività in una o più regioni dello Stato membro interessato; b) rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella regione o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in varie regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate; c) svolgano due o più attività fra quelle menzionate all’, lettera c); d) non esercitino, come tali, né la produzione né la trasformazione né la commercializzazione di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; e) non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all’, paragrafo 4. 2.   Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari. La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica. 3.   Gli Stati membri: a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi; b) effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento; c) revocano il riconoscimento se: i) i requisiti e le condizioni previsti dal presente capitolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti; ii) l’organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all’, paragrafo 3, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale; iii) l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’, paragrafo 2; d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento. 4.   Le modalità e la frequenza con cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. La Commissione può, a seguito di controlli effettuati, chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento. 5.   Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui all’, lettera c), fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. 6.   La Commissione rende pubblici, nei modi che essa giudica opportuni, un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività, nonché le azioni intraprese ai sensi dell’. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1182:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riconoscimento (Art. 21 Regolamento (UE) 2007/1182) — Testo vigente | Portale Normativo