Art. 23

Estensione delle regole

In vigore dal 26 set 2007
Estensione delle regole 1.   Qualora un’organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell’ambito di quest’ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione. 2.   Un’organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più regioni, l’organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni interessate. 3.   Le regole delle quali può essere chiesta l’estensione: a) si prefiggono uno dei seguenti obiettivi: i) conoscenza della produzione e del mercato; ii) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa comunitaria o nazionale; iii) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; iv) regole di commercializzazione; v) regole di tutela ambientale; vi) azioni di promozione e di valorizzazione della produzione; vii) azioni di tutela dell’agricoltura biologica nonché delle denominazioni d’origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche; b) sono applicate da almeno una campagna di commercializzazione; c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione; d) non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o della Comunità. Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le regole interessate sono quelle di cui all’allegato I, punti 1, 3 e 5. In tal caso l’estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione. 4.   Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v), non sono diverse da quelle elencate nell’allegato I. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), non si applicano ai prodotti ottenuti fuori dalla regione o dalle regioni determinate di cui al paragrafo 1.
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