Art. 25

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

In vigore dal 26 set 2007
Contributi finanziari dei produttori non aderenti In caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più delle azioni di cui all’, paragrafo 3, lettera a), svolte da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o gruppi non aderenti all’organizzazione interprofessionale che fruiscono di dette azioni siano tenuti a corrispondere all’organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate dall’esecuzione delle azioni di cui trattasi.
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