Art. 26
Principi generali
In vigore dal 26 set 2007
Principi generali
Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma dello stesso, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
a)
la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
b)
l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
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