Art. 27

Nomenclatura combinata

In vigore dal 26 set 2007
Nomenclatura combinata Per la classificazione dei prodotti contemplati dal presente titolo si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative norme specifiche di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.
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Nomenclatura combinata (Art. 27 Regolamento (UE) 2007/1182) — Testo vigente | Portale Normativo