Art. 7
Status, diritti e doveri dei membri delle squadre
In vigore dal 11 lug 2007
Status, diritti e doveri dei membri delle squadre
1. I membri delle squadre mantengono la qualifica di guardia nazionale di frontiera del loro Stato membro d’origine e sono retribuiti da quest’ultimo.
2. Le guardie di frontiera messe a disposizione del pool d’intervento rapido a norma dell’ partecipano alle formazioni avanzate attinenti ai loro compiti e alle loro competenze ed alle esercitazioni periodiche organizzate dall’Agenzia a norma dell’articolo 8 quater del regolamento (CE) n. 2007/2004.
3. Le guardie di frontiera ricevono una diaria, che comprende le spese d’alloggio, per tutta la durata della loro partecipazione alla formazione e alle esercitazioni organizzate dall’Agenzia, ed anche della loro missione, a norma dell’ nonies del regolamento (CE) n. 2007/2004.
Storico versioni
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