Art. 6
Compiti e competenze dei membri delle squadre
In vigore dal 11 lug 2007
Compiti e competenze dei membri delle squadre
1. I membri delle squadre sono in grado di svolgere tutti i compiti e di esercitare tutte le competenze per i controlli alle frontiere o la sorveglianza di frontiera a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 e che sono necessari per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento. Il piano operativo specifica i dettagli di ciascuna missione a norma dell’articolo 8 sexies del regolamento (CE) n. 2007/2004.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Quando svolgono i loro compiti ed esercitano le loro competenze, i membri delle squadre non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
3. I membri delle squadre possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza.
4. I membri delle squadre indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze. Sull’uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia, che li identifica come membri di una squadra. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante e dai suoi cittadini, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, a norma dell’, che esibiscono su richiesta.
5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare di portare alcune armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue guardie di frontiera. Preventivamente all’invio delle squadre, detto Stato membro informa l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d’uso. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.
6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, incluso l’uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell’equipaggiamento, soltanto se autorizzati dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, in presenza delle guardie di frontiera di quest’ultimo Stato e conformemente alla sua legislazione nazionale.
7. In deroga al paragrafo 6, le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa di se stessi, di membri della squadra o di altri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
8. Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre a consultare le sue banche dati nazionali e quelle europee necessarie per i controlli e la sorveglianza delle frontiere. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro competenze. Preventivamente all’invio delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l’Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.
9. La consultazione di cui al paragrafo 8 si effettua conformemente alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati.
10. I provvedimenti di respingimento ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 562/2006 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.
Storico versioni
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